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Avete ricevuto il verbale di una multa con cui vi si contesta di avere superato i limiti di velocità consentiti; ma voi su quella strada non siete mai passati. Vi hanno fatto una contravvenzione per un divieto di sosta; ma in quel tratto di strada non vige tale divieto. Nel verbale risulta che l’automobile in contravvenzione era una Fiat Punto; ma voi avete venduto quell’auto già da due anni. In poche parole, avete ricevuto una multa che ritenete ingiusta. Non scoraggiatevi: se siete certi di essere dalla parte del giusto, potete fare ricorso. Prima però bisogna studiare a tavolino come muoversi per non fare passi falsi. Ci sono due modalità di ricorso: al prefetto o al giudice di pace, con vantaggi e svantaggi diversi, ma anche modi e tempi precisi da rispettare per le due diverse ipotesi. Soprattutto, diversi possono essere gli effetti sul cittadino multato in caso di rigetto del ricorso. Attenzione, quindi, a quale strada scegliete.
Rivolgersi al prefetto
Il ricorso al prefetto è detto ricorso in via amministrativa, ovvero si tratta di ricorso presentato a un organo della pubblica amministrazione. Deve essere presentato al prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione. Quindi, per esempio, se il fatto si è svolto a Milano il ricorso deve essere fatto al prefetto del capoluogo lombardo, se si è verificato a Voghera (PV), il ricorso va indirizzato al prefetto di Pavia.
Prima di agire, vediamo quali devono essere le condizioni per cui la multa che avete ricevuto sia valida. In caso di vizi di forma, potrete facilmente farvela annullare.
La multa deve essere consegnata immediatamente al trasgressore; se ciò non è possibile, il verbale della contravvenzione deve essere notificato a mezzo posta entro 150 giorni dall’accertamento. Se la pubblica amministrazione non rispetta questi tempi (evento non raro) non siete tenuti a pagare la multa.
Sul verbale di contravvenzione deve essere sempre indicato l’ufficio o l’autorità a cui indirizzare l’eventuale ricorso. Verificatelo, perché se manca questa indicazione la multa non è valida.
Il prefetto entro 120 giorni deve accogliere o respingere il ricorso. Se il prefetto non si pronuncia sul ricorso entro questo lasso di tempo, il ricorso deve intendersi accolto. Attenzione: in caso di rigetto del ricorso, la multa è almeno raddoppiata.
In caso di rigetto da parte del prefetto, il cittadino può ricorrere entro 30 giorni al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione. Le modalità di questo ulteriore ricorso sono analoghe a quelle che vedremo in seguito a proposito del ricorso al giudice di pace per contestare una contravvenzione.
DA RICORDARE
Avete sessanta giorni di tempo dalla notifica o dalla consegna del verbale per presentare ricorso.
Il ricorso, in carta libera, può essere presentato a mano o a mezzo raccomandata all’ufficio dell’organo competente (per esempio polizia municipale) o direttamente all’ufficio del prefetto.
Insieme al ricorso chiedete la sospensione dell’esecutività del provvedimento: presentare ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione. La multa infatti, in quanto provvedimento amministrativo, ha il carattere dell’esecutività, ossia entro 60 giorni dalla notifica dovrebbe essere pagata, indipendentemente dal fatto che sia stato presentato ricorso.
Dovete allegare una fotocopia del verbale di accertamento, oltre alla documentazione che si ritiene utile all’accoglimento del ricorso (per esempio la fotografia del cartello che segnala la fine del divieto di sosta, l’atto di vendita ad altra persona dell’automobile indicata nel verbale oppure il certificato di rottamazione).
Se volete essere sentiti al momento della discussione del ricorso per esporre le vostre ragioni, dovete farne esplicita richiesta all’atto della presentazione del ricorso.
Conservate sempre il verbale di accertamento, una copia del ricorso e, se avete inoltrato ricorso a mezzo posta, l’avviso di ricevimento della raccomandata.
Rivolgersi al giudice di pace
In alternativa al ricorso al prefetto, chi ritiene di essere stato multato ingiustamente può rivolgersi al giudice di pace. In questo caso si parla di ricorso in via giurisdizionale. Il ricorso deve essere presentato al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione al codice della strada. Gli uffici del giudice di pace sono presenti in tutte le città capoluogo di provincia, e anche in molti comuni.
Anche nel caso di ricorso al giudice di pace prima di intraprendere qualunque azione conviene verificare che la multa sia in regola.
Sul verbale di contravvenzione deve essere indicato, a pena di nullità, qual è il giudice di pace competente per l’eventuale ricorso.
Cosa può succedere • Il giudice di pace, diversamente dal prefetto, non è soggetto al rispetto di termini perentori entro i quali esprimersi in merito al ricorso. Dalla vostra domanda, dunque, potrebbe anche passare molto tempo.
Qualora respinga il ricorso, il giudice di pace può ridurre l’importo della multa (naturalmente può anche aumentarlo).
Contro la decisione del giudice di pace si può ricorrere solo in Cassazione, ovvero solo per vizi di forma (la corte di Cassazione non considera come si siano svolti i fatti, ma solo se la decisione sia stata presa applicando correttamente la legge).
La richiesta di sospensione del pagamento viene accolta se sussistono due presupposti: chi ricorre deve dimostrare che la richiesta di annullamento della multa non è infondata (il cosiddetto fumus boni iuris) e che il pagamento dell’importo della multa potrebbe determinargli un grave pregiudizio (il periculum in mora). In pratica, per convincere il giudice, è opportuno fare leva sull’importo eccessivo della sanzione e/o sulle proprie condizioni economiche non agiate.
Se non siete residenti nel territorio di competenza del giudice di pace (per esempio, risiedete a Milano e avete preso una multa a Varese), dovete eleggere domicilio nel comune dell’ufficio del giudice di pace. Ciò significa che dovete indicare il recapito al quale volete che siano inviate le comunicazioni relative al ricorso (data dell’udienza, decisione del ricorso…). Potete anche eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice di pace (indicandolo sul ricorso); in questo caso avrete l’onere di informarvi periodicamente presso la cancelleria, personalmente o telefonicamente.
DA RICORDARE
Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del verbale di contravvenzione.
Il ricorso in carta libera deve essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace personalmente dal ricorrente o da altra persona munita di delega. Non è ammesso l’invio del ricorso a mezzo posta.
Il ricorso deve essere presentato in originale. Dovete allegare: la fotocopia del verbale e la documentazione utile all’accoglimento del ricorso. Il ricorso deve essere presentato in più copie; il numero delle copie è variabile in base alle esigenze interne delle cancellerie.
Quando andate a depositare il ricorso dovete iscrivere la causa a ruolo (si tratta di compilare e firmare un apposito modulo che vi sarà dato nella cancelleria del giudice di pace). La registrazione della causa serve per l’assegnazione del giudice e per definire la data dell’udienza. Conservate la copia del ricorso che vi sarà restituita con il timbro dell’ufficio e la data dell’avvenuto deposito.
Come per il ricorso al prefetto, ricordatevi di chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento.
Indicate il recapito al quale desiderate ricevere le comunicazioni relative al ricorso. Se non siete residenti nel territorio di competenza del giudice di pace presso il quale presentate il ricorso dovete eleggere domicilio nel comune o presso la cancelleria del giudice di pace
Vantaggi e svantaggi
Prima di scegliere l’una o l’altra strada possibile per ricorrere contro una multa, conviene valutare i vantaggi e gli svantaggi. Entrambi i mezzi di ricorso sostanzialmente non comportano spese: l’unico costo da sostenere è quello per la spedizione della raccomandata (se si opta per il ricorso al prefetto) e quello per le eventuali copie del ricorso e del verbale di accertamento (se si ricorre al giudice di pace). In tutti e due i casi, comunque, non è necessario farsi assistere da un legale. Tra le due strade ci sono però differenze importanti.
Ho scelto il giudice di pace
Il procedimento davanti al giudice di pace richiede qualche adempimento formale e qualche perdita di tempo in più. Ad esempio, il ricorso deve essere depositato in cancelleria personalmente dal ricorrente, si deve compilare la nota d’iscrizione a ruolo della causa, si deve presenziare necessariamente all’udienza. Possono esserci, inoltre, spese aggiuntive se l’ufficio del giudice competente per la vostra contravvenzione non è nella vostra città. In questo caso dovete tenere in considerazione le spese di viaggio per andare a depositare il ricorso e per presenziare all’udienza.
Il giudice di pace è un organo più imparziale rispetto alle parti in causa (il prefetto è infatti un organo della pubblica amministrazione, come lo sono gli agenti che vi hanno dato la multa).
Qualora respinga il ricorso, il giudice di pace può, a differenza del prefetto, ridurre l’importo della multa (ma può anche aumentarlo).
Per contro, tuttavia, la decisione del giudice di pace può essere impugnata in Cassazione. Ciò significa che, se il ricorso non viene accolto, non si hanno a disposizione altri mezzi di ricorso agevoli (per ricorrere in Cassazione bisogna farsi assistere necessariamente da un avvocato, non uno qualsiasi, ma uno patrocinante in Cassazione). Con l’ulteriore aggravio di spesa derivante dal fatto che la corte di Cassazione ha sede unicamente a Roma, e quindi ogni atto e ogni udienza devono svolgersi necessariamente nella capitale.
Ho scelto il prefetto
Il ricorso al prefetto, più agile nelle modalità, presenta però maggiori rischi di insuccesso.
Il prefetto spesso si limita a verificare la regolarità formale della documentazione relativa alla multa Se respinge il ricorso, deve per legge emettere ordinanza di pagamento di un importo pari almeno al doppio della multa contestata. Insomma, il rischio di pagare di più è alto.
Entro 30 giorni dall’ordinanza è però possibile ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Ciò significa che in pratica avete due possibilità di ricorso con poche spese.
Cosa conviene in definitiva
In linea generale, qualora riteniate di essere stati multati ingiustamente, vi consigliamo di rivolgervi al giudice di pace: le probabilità di accoglimento sono maggiori, senza tralasciare ovviamente il fatto che ha la facoltà di diminuire l’importo della multa anche se non accoglie il ricorso. Bisogna tenere presente, però, anche un altro dato: molte prefetture sono letteralmente intasate dai ricorsi, in particolar modo quelle dei maggiori capoluoghi (come Roma, Napoli e Milano), per cui spesso il prefetto non emette alcun provvedimento entro i 120 giorni consentiti. Se questo accade, avrete avuto giustizia senza faticare troppo.