Ogni volta che un corriere effettua la consegna di un pacco, ci chiede di firmare. Il perché è presto detto: in questo modo chi ritira la merce certifica che tutti i colli sono arrivati a destinazione e che sono tutti integri, sollevando il vettore da ogni tipo di responsabilità. Ma se non è così? Il fatto è che, nella maggior parte dei casi, il bene è imballato in una scatola chiusa ed è quindi alquanto improbabile che il destinatario provveda ad aprirlo davanti al corriere per verificare se l’oggetto è integro e se funziona correttamente. Può anche capitare di trovare l’imballo rovinato e, in questo caso, viene spontaneo domandarsi se anche il contenuto abbia subito qualche danno. Cosa è meglio fare in tutti questi casi? Come è possibile tutelare i propri acquisti online durante il loro “viaggio”? È bene sapere, innanzitutto, che secondo l’articolo 1693 del Codice Civile, il corriere è responsabile dei danni arrecati alle cose da trasportare, a partire dal momento in cui le riceve fino a quando le consegna. Non rientrano in questa casistica i danni provocati da caso fortuito (un evento cioè assolutamente imprevedibile ed inevitabile, come ad esempio un fulmine che incendia la cosa trasportata), oppure dalla natura o dai vizi delle cose stesse (ad esempio un bene facilmente deperibile che sia già parzialmente avariato); o, ancora, i danni causati da un imballaggio inappropriato o imputabili alla responsabilità del mittente o del destinatario (ad esempio, se questi omettono di indicare che la merce è surgelata e deve essere assoggettata a particolare cautela nella custodia).
Come ci si deve comportare, quindi, quando viene consegnato un pacco contenente un oggetto acquistato online? È molto semplice: basta scrivere sul documento di trasporto la dicitura “con riserva”. Ciò significa che chi riceve il bene si riserva di verificare l’integrità della merce all’interno dell’imballo. E, nel caso in cui la trovi rovinata per cause legate al trasporto, avrà la facoltà di chiedere al vettore di risponderne, potendo contare sull’appoggio della legge. Si tratta di un accorgimento di fondamentale importanza: l’articolo 1698 del Codice Civile stabilisce che il ricevimento senza riserva impedisce al destinatario di denunciare al vettore i danni delle cose trasportate, tranne nel caso di dolo o colpa grave del corriere. Quindi, il fatto di apporre la dicitura “con riserva” tutela il consumatore da spiacevoli sorprese. Per quanto riguarda la tempistica, i danni subiti dalla merce durante il trasporto possono essere contestati al vettore entro un massimo di otto giorni dalla consegna: passato questo tempo, decade ogni diritto di rivalsa. È da evidenziare, inoltre, che se il pacco si presenta danneggiato in modo evidente, il destinatario ha sempre la possibilità di rifiutarlo. Il rifiuto del ritiro, però, non equivale ad esercitare il cosiddetto diritto di recesso (che consente, entro 14 giorni dalla consegna, di restituire al venditore l’oggetto comprato senza doverne motivare le ragioni, ottenendo il completo rimborso). Di conseguenza, il consumatore è obbligato al pagamento del prezzo della merce acquistata, ma potrà rivalersi sul vettore entro i tempi stabiliti dalla legge.