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La clausola “visto e piaciuto” rappresenta un elemento fondamentale nei contratti di compravendita, specialmente quando l’oggetto della transazione non è fisicamente presente al momento della stipula del contratto. Questa guida approfondisce l’uso di tale clausola, i suoi limiti, le implicazioni legali e le protezioni offerte ai consumatori.
Introduzione alla Vendita Visto e Piaciuto
Nel contesto delle compravendite moderne, spesso facilitate da internet e altre piattaforme digitali, è comune che gli accordi commerciali avvengano a distanza. In tali casi, l’acquirente potrebbe non avere l’opportunità di esaminare dettagliatamente l’oggetto prima di concludere l’accordo. Questo può portare a situazioni in cui, successivamente alla firma del contratto, emergono difetti o problemi non rilevati in precedenza, sia di natura funzionale che estetica.
Per prevenire eventuali contestazioni future, viene inserita nel contratto la clausola “visto e piaciuto”. Con questa clausola, l’acquirente dichiara di aver preso visione dell’oggetto e di accettarlo nelle condizioni in cui si trova al momento della stipula, riconoscendo sia i suoi pregi che i difetti eventuali.
Quando Utilizzare la Clausola Visto e Piaciuto
La clausola “visto e piaciuto” è particolarmente indicata nelle vendite di oggetti usati, dove le condizioni possono variare notevolmente e potrebbero presentare difetti o imperfezioni. Ad esempio, nel caso della vendita di un’automobile di seconda mano, è possibile che il veicolo presenti graffi, macchie sui sedili o altri segni di usura. In tali situazioni, l’inserimento della clausola permette al venditore di limitare le proprie responsabilità rispetto a difetti visibili o facilmente riconoscibili al momento della vendita.
Questa pratica è vantaggiosa per entrambe le parti: il venditore riduce il rischio di future dispute riguardo alle condizioni dell’oggetto, mentre l’acquirente è consapevole e accetta lo stato attuale dell’oggetto, prevenendo reclami successivi basati su difetti noti o facilmente identificabili.
Limiti Clausola Visto e Piaciuto
È importante comprendere che la clausola “visto e piaciuto” non esclude tutte le possibilità di contestazione da parte dell’acquirente. Essa limita le responsabilità del venditore solo ai vizi visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto. Difetti nascosti, che non erano rilevabili con l’ordinaria diligenza, possono comunque essere contestati se provato che il venditore li ha occultati dolosamente.
Prendiamo l’esempio di un’automobile: mentre un rumore proveniente dal motore può essere identificato con una semplice prova su strada, un problema al funzionamento del tettuccio apribile, che provoca infiltrazioni d’acqua, rappresenta un difetto occulto non immediatamente rilevabile. In tali casi, la clausola “visto e piaciuto” non protegge il venditore, poiché il difetto non era visibile né facilmente conoscibile al momento della vendita.
Implicazioni della Mancanza della Clausola Visto e Piaciuto
Senza l’inserimento della clausola “visto e piaciuto”, le tutele previste dal Codice Civile rimangono pienamente applicabili. Secondo la normativa vigente, l’acquirente ha il diritto di sollevare contestazioni per difetti di funzionamento entro un periodo specifico: otto giorni dall’acquisto per vendite tra privati, e fino a sessanta giorni se si tratta di una vendita tra un consumatore e un’azienda o un professionista. Questo termine non si applica se il difetto è stato occultato intenzionalmente dal venditore.
La presenza della clausola “visto e piaciuto” rafforza le tutele del venditore limitando la possibilità di contestazione ai soli difetti visibili o facilmente riconoscibili, ma non elimina completamente i diritti dell’acquirente riguardo ai difetti nascosti.
Interpretazioni Giurisprudenziali della Clausola Visto e Piaciuto
La giurisprudenza ha chiarito diverse sfaccettature dell’applicazione della clausola “visto e piaciuto”. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che questa clausola si riferisce esclusivamente allo stato apparente del bene, ovvero a ciò che è visibile e manifesto. Non deve essere interpretata come un’accettazione incondizionata del bene, rinunciando a qualsiasi garanzia sui vizi, inclusi quelli occulti.
Un caso emblematico riguarda l’acquisto di una vettura usata in cui, nonostante le rassicurazioni del venditore sul perfetto stato di funzionamento, sono emersi danni non riconducibili a urti o collisioni dopo l’acquisto. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’acquirente, sottolineando l’importanza dei principi di equità e buona fede contrattuale, e confermando che la clausola “visto e piaciuto” non può essere utilizzata per eludere la responsabilità per difetti occulti non visibili al momento della vendita.
Clausola Visto e Piaciuto nella Vendita di Beni Usati
Quando si tratta della vendita di beni usati, la clausola “visto e piaciuto” assume un ruolo cruciale nel determinare le responsabilità delle parti coinvolte. Se inserita in maniera chiara e comprensibile all’interno di un contratto di natura elementare, questa clausola limita la garanzia per vizi della cosa, proteggendo il venditore da eventuali contestazioni future riguardanti difetti visibili al momento della vendita.
Tuttavia, è essenziale che la clausola sia espressa in maniera trasparente e inequivocabile, affinché entrambe le parti comprendano appieno le implicazioni della loro accettazione. In assenza di una chiara formulazione, le tutele previste dal Codice Civile rimangono applicabili, garantendo all’acquirente la possibilità di sollevare contestazioni per difetti riscontrati post-vendita.
Modello Vendita Visto e Piaciuto
Di seguito viene proposto un esempio di vendita visto e piaciuto. Se si necessità di un modello in formato Word o PDF, è possibile scaricare questo fac simile vendita visto e piaciuto tra privati dal sito Modulieditabili.com.
CONTRATTO DI VENDITA CON CLAUSOLA “VISTO E PIACIUTO”
Tra
[Nome e Cognome del Venditore], nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], [Stato civile] [eventuale coniuge], residente in [Indirizzo completo], Codice Fiscale [CF], identificato mediante [Tipo di documento] n. [Numero documento], rilasciato da [Ente rilascio] in data [Data rilascio], con scadenza [Data scadenza],
– di seguito denominato “Venditore” –
e
[Nome e Cognome dell’Acquirente], nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], [Stato civile] [eventuale coniuge], residente in [Indirizzo completo], Codice Fiscale [CF], identificato mediante [Tipo di documento] n. [Numero documento], rilasciato da [Ente rilascio] in data [Data rilascio], con scadenza [Data scadenza],
– di seguito denominato “Acquirente” –
PREMESSO CHE:
Il Venditore è proprietario dell’automobile [Marca e Modello], targata [Targa], con numero di telaio [Numero Telaio].
L’Acquirente manifesta l’intenzione di acquistare la suddetta automobile alle condizioni specificate nel presente contratto.
Le parti convengono che il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le stesse, integrando e sostituendo eventuali accordi precedenti, verbali o scritti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Vendita
Il Venditore vende e trasferisce all’Acquirente, che accetta, l’automobile descritta in premessa, comprensiva di tutti gli accessori, strumenti e documentazione correlata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente contratto.
Art. 2 – Clausola “Visto e Piaciuto”
Le parti concordano che la vendita è effettuata con la clausola “visto e piaciuto”. L’Acquirente dichiara di aver esaminato personalmente l’automobile, accettandola nello stato attuale, con tutti i pregi e difetti visibili e conoscibili al momento della stipula.
La clausola “visto e piaciuto” esclude qualsiasi responsabilità del Venditore per difetti visibili e riconoscibili, limitando le tutele dell’Acquirente ai soli vizi occulti che possono essere dimostrati non essere stati conosciuti o evitati dall’Acquirente con l’ordinaria diligenza.
Art. 3 – Dichiarazioni del Venditore
Il Venditore dichiara e garantisce che:
L’automobile è libera da vincoli, ipoteche, pegni o altri gravami.
L’auto è in regolare proprietà e non è soggetta a procedure di sequestro o confisca.
Non esistono impedimenti legali alla vendita dell’automobile.
L’automobile è conforme alla descrizione fornita e funzionante nelle parti visibili e accessibili al momento della vendita.
Art. 4 – Dichiarazioni dell’Acquirente
L’Acquirente dichiara di:
Aver esaminato attentamente l’automobile, accettandola nello stato in cui si trova.
Essere consapevole dei difetti visibili e dichiarati dal Venditore.
Aver valutato il prezzo in relazione allo stato dell’automobile, riconoscendo che la stessa è usata e pertanto deprezzata.
Art. 5 – Prezzo e Modalità di Pagamento
Il prezzo di vendita concordato per l’automobile è di € [Importo], che l’Acquirente si impegna a versare al Venditore secondo le seguenti modalità:
[Descrivere le modalità di pagamento: bonifico bancario, assegno, contanti, ecc.]
Il pagamento sarà effettuato [specificare se a saldo immediato, rateizzato, ecc.].
Art. 6 – Passaggio di Proprietà e Immissione in Possesso
Il passaggio di proprietà avverrà contestualmente alla firma del presente contratto, a condizione che l’Acquirente abbia completato il pagamento del prezzo concordato. Il Venditore si impegna a consegnare all’Acquirente le chiavi dell’automobile e tutta la documentazione necessaria per il trasferimento di proprietà.
Art. 7 – Spese e Onorari
Tutte le spese relative al passaggio di proprietà, comprese le tasse e le imposte, saranno a carico dell’Acquirente. Il Venditore si impegna a collaborare per la corretta esecuzione delle pratiche burocratiche necessarie.
Art. 8 – Garanzia per Vizi Occulti
Nonostante la clausola “visto e piaciuto”, il Venditore rimane responsabile per eventuali vizi occulti dell’automobile, che siano stati intenzionalmente nascosti o non rilevabili con l’ordinaria diligenza. In tali casi, l’Acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo, conformemente alle disposizioni di legge.
Art. 9 – Risoluzione delle Controversie
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto, le parti convengono di addivenire in via amichevole. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di [Città].
Art. 10 – Disposizioni Finali
Il presente contratto è redatto in triplice copia, di cui una per il Venditore, una per l’Acquirente e una per l’agenzia [se applicabile].
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.
Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato tutte le clausole del presente contratto.
Letto, approvato e sottoscritto in [Città] il [Data]
[Nome e Cognome del Venditore]
Venditore
[Nome e Cognome dell’Acquirente]
Acquirente
[Nome e Cognome del Rappresentante dell’Agenzia, se applicabile]
Rappresentante dell’Agenzia
Allegati:
Copia dei documenti d’identità di entrambe le parti.
Documentazione dell’automobile (libretto, certificato di proprietà, ecc.).
Eventuali fotografie o descrizioni dettagliate dello stato dell’automobile al momento della vendita.