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Il cane del vicino che abbaia di continuo è un problema piuttosto comune e può diventare fonte di notevole stress all’interno di un condominio o di un contesto residenziale. Il latrato continuo può incidere negativamente sulla qualità del sonno, sulla concentrazione durante il lavoro o lo studio, e sulla possibilità di godere pienamente della propria abitazione. In alcuni casi, questo tipo di disturbo può andare ben oltre il semplice fastidio e trasformarsi in una vera e propria fattispecie di reato, ossia il disturbo alla quiete pubblica, disciplinato dall’articolo 659 del Codice Penale. Le soluzioni per gestire una simile situazione non si limitano soltanto all’ambito penale o civilistico, ma comprendono anche possibili mediazioni informali e accordi tra vicini. Il fine è sempre quello di salvaguardare la tranquillità di tutti, compresa la salute del cane e il benessere del rapporto di vicinato. In questa guida, che si propone di essere il più possibile chiara ed esauriente, verranno analizzati i punti essenziali per comprendere quando l’abbaiare di un cane diventi un reato, quali criteri la legge impone di valutare e in che modo è possibile intervenire per porre rimedio al disturbo. Inoltre, verrà dedicata un’intera sezione alla figura dell’esposto, uno strumento che può rivelarsi utile per segnalare il problema alle autorità competenti. Non mancheranno alcune considerazioni in merito al sequestro degli animali in casi estremi e ai consigli pratici per una gestione amichevole della situazione prima di adire alle vie legali.
Le Basi Legali e l’Articolo 659 c.p.
Al centro del tema del cane che abbaia e disturba la quiete dei vicini troviamo l’articolo 659 del Codice Penale, che disciplina il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Tale norma tutela l’ordine pubblico, inteso anche come diritto alla tranquillità e al riposo di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Il testo dell’articolo 659 c.p. sancisce che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Lo stesso articolo precisa che la contravvenzione sia punibile a querela della persona offesa, salvo casi particolari come il disturbo a pubblici spettacoli o l’offesa a soggetti incapaci per età o per infermità. Vi è poi una previsione ulteriore che stabilisce l’applicazione di ammende da 103 a 516 euro a chi esercita professioni rumorose in modo non conforme alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità.
La norma riguarda anche gli animali domestici, se i padroni non si preoccupano di prevenire o impedire i rumori molesti, inclusi latrati e guaiti ininterrotti. Avere un cane significa anche occuparsi del suo benessere psicofisico, perché l’abbaiare incessante può indicare malessere, disagio o, in casi estremi, maltrattamento. Da un punto di vista giuridico, i padroni sono responsabili per i rumori prodotti dai propri animali e, in caso di disturbo oltre la soglia di tollerabilità, possono essere chiamati a risponderne sia in sede penale sia in sede civile, rischiando perfino richieste di risarcimento danni.
Comprendere Quando l’Abbaiare Diventa Disturbo della Quiete
Non basta percepire un semplice fastidio per far scattare il reato. L’abbaiare di un cane deve essere tale da costituire un disturbo reale, continuato, intenso, e idoneo a ledere la serenità o il riposo di un numero indeterminato di persone. Infatti, la legge e la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) hanno precisato che, per aversi la violazione dell’articolo 659 c.p., non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più soggetti, bensì l’idoneità oggettiva del rumore a turbare una collettività indifferenziata. In altre parole, anche se soltanto un condomino presentasse un reclamo, ciò che conta è se l’abbaiare potrebbe disturbare molte persone, potenzialmente l’intero vicinato, e non soltanto il singolo soggetto particolarmente sensibile ai rumori.
Oltre a valutare la potenzialità del disturbo, si tiene conto della durata e dell’intensità dei latrati. Un cane che abbaia per pochi minuti al giorno può essere tollerato più facilmente rispetto a un cane che, lasciato incustodito o poco curato, abbaia in continuazione durante le ore di riposo o di notte. Per questo motivo, si considerano anche le fasce orarie di maggior tutela, solitamente stabilite dai regolamenti di condominio e indicate indicativamente tra le 22:00 e le 08:00 (per il riposo notturno) e tra le 13:00 e le 15:00 (per il riposo pomeridiano). Laddove i guaiti e i latrati siano talmente insistenti da superare i limiti di normale tollerabilità, si può configurare un illecito penale e, contestualmente, possono insorgere pretese di risarcimento del danno in sede civile.
L’Importanza del Dialogo e la Prevenzione
Prima di adire le vie legali, la soluzione più saggia consiste quasi sempre nel tentare un dialogo con il proprietario del cane. Può succedere che questi non si renda conto del disturbo arrecato, magari perché in casa non avverte l’intensità dei latrati come chi abita in un appartamento adiacente o collocato su un piano diverso. Talvolta, basta una conversazione pacifica per far emergere soluzioni condivise. Il proprietario può impegnarsi a portare più spesso il cane a passeggio, in modo da ridurre la noia o lo stress che lo inducono ad abbaiare. Può predisporre spazi di gioco, includendo giocattoli che lo tengano occupato, o valutare il consulto di un addestratore per correggere l’abitudine all’abbaio. Un accordo pacifico è spesso più efficace di un esposto o di una denuncia, poiché tutela i rapporti di buon vicinato ed evita lungaggini burocratiche o giudiziarie. Se la questione si svolge in un contesto condominiale, si può discutere con l’amministratore per cercare di instaurare una mediazione tra le parti.
La prevenzione passa anche dalla consapevolezza delle esigenze del cane. Se l’animale resta solo troppe ore in uno spazio piccolo e senza stimoli, è più probabile che manifesti il suo disagio abbaiando. Il vicino che si sente disturbato può tentare di proporre orari in cui occorre fare particolare attenzione a non creare rumori inutili, soprattutto se si tratta di fasce protette dal regolamento condominiale. Queste iniziative possono prevenire incomprensioni e ridurre drasticamente la possibilità di dover ricorrere a esposti o querele, risolvendo tutto in modo amichevole e collaborativo.
L’Esposto alle Autorità
Nel momento in cui un confronto diretto con il padrone del cane non produce effetti tangibili, o quando l’intensità del disturbo è tale da richiedere un intervento formale, si può procedere con la presentazione di un esposto alle autorità competenti, tipicamente la Polizia Locale o i Carabinieri. L’esposto è un atto con cui si porta all’attenzione degli organi di pubblica sicurezza un problema che, potenzialmente, potrebbe costituire reato o comunque merita un accertamento. A differenza della denuncia, l’esposto non avvia necessariamente un procedimento penale: si tratta, perlopiù, di una segnalazione affinché le forze dell’ordine effettuino le verifiche del caso.
Con un esposto, chi subisce i rumori molesti documenta la situazione, descrivendo le circostanze di tempo e di luogo in cui il cane abbaia in modo insistente, le ripercussioni sul riposo o sulle occupazioni quotidiane, e l’eventuale coinvolgimento di altri condomini o vicini che subiscono il medesimo disturbo. Gli agenti, una volta raccolta l’esposto, possono svolgere un sopralluogo, accertarsi dell’effettivo disagio, verificare orari e intensità dei rumori, e invitare il proprietario del cane a tenere sotto controllo l’animale o a risolvere tempestivamente la causa dei latrati. Talvolta, la sola constatazione ufficiale induce il padrone a adottare soluzioni correttive. Se, però, la situazione persiste e gli strepiti continuano, si può arrivare alla fase successiva, ossia la denuncia o la querela per disturbo della quiete pubblica, con tutte le conseguenze giuridiche del caso. Per un esempio è possibile vedere questo fac simile esposto per cane che abbia sul sito Imoduli.net.
Cosa Succede in Caso di Segnalazione o Querela
Nel caso in cui la segnalazione all’autorità evolva in un procedimento penale, occorre tenere presente che l’articolo 659 del Codice Penale, nelle sue disposizioni di base, è perseguibile a querela di parte. Ciò significa che la persona disturbata può formalizzare la propria volontà punitiva, richiedendo alla Procura della Repubblica di procedere contro il proprietario del cane. Tuttavia, la legge stessa prevede ipotesi in cui il reato sia perseguibile d’ufficio, per esempio se il disturbo è arrecato a pubblici spettacoli o persone incapaci, oppure se le emissioni sonore raggiungono una gravità tale da rendere superflua la querela del singolo.
All’interno del procedimento che ne consegue, vengono eseguite le necessarie indagini per stabilire se l’abbaio del cane abbia davvero leso il bene giuridico protetto, cioè la tranquillità pubblica. Si valuterà la frequenza e la durata dei rumori, gli orari in cui si verificano, l’ampiezza dell’area raggiunta dai latrati e la percezione concreta degli abitanti della zona. Qualora l’autorità giudicante, in base alle prove e alle testimonianze acquisite, riconosca la responsabilità del proprietario, può essere comminata la pena dell’arresto fino a tre mesi o, più spesso, l’ammenda fino a 309 euro, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Conseguenze Civili e Penali
Oltre alle sanzioni previste in sede penale, il proprietario del cane che arreca disturbo può essere chiamato a rispondere anche di un’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dai vicini. In questo ambito entra in gioco l’articolo 844 del Codice Civile, secondo cui il proprietario di un fondo (o di un immobile) non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità. Lo stesso principio viene richiamato dai giudici quando si tratta di latrati e guaiti di un cane. Il superamento della normale tollerabilità, valutato caso per caso, può generare un danno risarcibile, sia di natura patrimoniale (per esempio spese sostenute per insonorizzare l’abitazione o per cure mediche legate a disturbi del sonno) sia di natura non patrimoniale (lo stress e il disagio psicologico causati dai rumori).
La giurisprudenza ha stabilito che per acclarare un superamento dei limiti di tollerabilità occorre prendere in considerazione vari fattori, come i decibel effettivamente percepiti e l’orario in cui vengono prodotti. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, in tema di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, stabilisce che in casa i rumori non dovrebbero superare di 5 decibel il rumore di fondo durante il giorno e di 3 decibel durante la notte. Quando il proprietario del cane non rispetta questi parametri, o comunque non si adopera per ridurre i latrati eccessivi, può essere condannato a corrispondere un indennizzo a chi ha subito la lesione del proprio diritto al riposo.
Il Sequestro degli Animali come Estrema Ratio
In casi estremi, quando i latrati sono così insistenti da configurare una violazione reiterata e il proprietario persiste nella condotta noncurante, la giurisprudenza ha ammesso il ricorso al sequestro del cane. Lo scopo del sequestro preventivo, previsto dall’articolo 321 del Codice di procedura penale, consiste nel rimuovere la causa del reato e impedire che la situazione di disturbo si protragga. Tuttavia, bisogna ricordare che il sequestro dell’animale rappresenta una misura gravosa, applicabile soltanto quando non vi sia altra soluzione e quando si ravvisi una palese responsabilità del padrone nel non aver adottato misure idonee a contenere o eliminare il problema.
La Cassazione si è pronunciata in tal senso con una sentenza del 2016 (n. 545351), in cui ha ritenuto legittimo il sequestro di alcuni cani che, abbaiando di continuo e lasciando escrementi nelle aree comuni di un condominio, creavano una condizione di disagio per i vicini. Nella valutazione del giudice incide anche il rispetto delle esigenze etologiche dell’animale, poiché un cane che abbaia troppo spesso può essere vittima di incuria o di maltrattamenti, e questo aspetto dev’essere necessariamente accertato. Gli animali sono esseri senzienti e, come tali, meritano adeguata tutela. Il sequestro, dunque, può anche scaturire da un’ipotesi di maltrattamento, se i latrati continui sono la manifestazione di un malessere di cui il proprietario è direttamente o indirettamente responsabile.
Come Tentare una Risoluzione Amichevole
Nei casi in cui si preferisca tentare un approccio pacifico, esistono alcune strategie che spesso producono buoni risultati. È utile parlare con il proprietario del cane, manifestare in modo cordiale la situazione e far presente quanto il rumore incida sulla quotidianità, soprattutto nelle ore di riposo. Se la persona non è consapevole del disagio, potrebbe anche essere disposta a valutare metodi alternativi per far sfogare l’energia dell’animale, come aumentare le passeggiate, programmare momenti di gioco e coinvolgere un professionista nel campo dell’addestramento o dell’educazione cinofila. Se entrambe le parti lo ritengono opportuno, è possibile concordare orari precisi in cui si richiede massima attenzione nel contenere i rumori, soprattutto nelle fasce notturne e durante il primo pomeriggio. Se si vive in condominio, un ruolo determinante può giocarlo l’amministratore, il quale può farsi portavoce del problema, invitare il proprietario ad adottare misure appropriate o convocare un’assemblea straordinaria per discutere la questione. Talvolta, un intervento di mediazione formale tra condomini permette di trovare accordi soddisfacenti per tutti, evitando di ricorrere a un esposto. La prevenzione, quindi, passa attraverso la comunicazione e la sensibilizzazione. Ricordare che l’abbaiare del cane può celare un disagio è fondamentale: più il cane è seguito, curato e inserito in un contesto familiare sereno, meno probabilità ci sono che arrechi disturbo al vicinato.
Conclusioni
Il cane del vicino che abbaia senza sosta può diventare un serio problema di convivenza, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice lamentela. L’ordinamento italiano disciplina la materia attraverso l’articolo 659 del Codice Penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone anche quando derivante da strepiti di animali, e richiama la responsabilità del padrone nel prevenire e contenere rumori molesti. L’illecito penale, oltre alla possibile sanzione dell’arresto o dell’ammenda, può implicare conseguenze civili con la richiesta di risarcimento danni, se i latrati superano la normale soglia di tollerabilità stabilita dall’articolo 844 del Codice Civile. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che, affinché si configuri il reato, l’abbaiare dev’essere idoneo a disturbare un numero indeterminato di soggetti, non soltanto il vicino particolarmente suscettibile.