In questa guida spieghiamo quali sono diritti e doveri dei soci di un’associazione.
L’associazione, nella sua struttura tipica, è aperta all’adesione di nuovi membri. La costituzione avviene ad opera dei soci fondatori.
I soci fondatori, nel rispetto dei fini istituzionali dell’associazione, possono indicare nello statuto i requisiti necessari per l’ammissione a socio.
Quale regola generale, possono far parte dell’ associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando:
— di voler partecipare alla vita associativa;
— di accettare, senza riserve, lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’ associazione;
— di essere informati circa lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, per gli specifici impieghi ai quali sono destinati;
— di conoscere e di accettare anche lo statuto e le norme prescritte dalle federazioni e dalle associazioni a cui l’ associazione medesima è affiliata o associata.
L’ aspirante socio presenterà, quindi, domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando espressamente i punti sopra elencati.
Il Consiglio direttivo si riunirà, a questo proposito, periodicamente, al fine dell’ esame delle domande degli aspiranti soci. In sede di riunione, il Consiglio direttivo controllerà le domande, l’eventuale correttezza nel versamento della quota ordinaria di ammissione e l’esistenza di ulteriori requisiti richiesti nello statuto, in ragione delle finalità dell’associazione.
Al termine della riunione, il Consiglio direttivo delibererà sull’ ammissione del socio.
I dati del socio ammesso, la data della delibera di ammissione del Consiglio direttivo e la quota versata andranno trascritti sull’apposito libro denominato Libro dei soci.
L’associazione può dividere le figure dei soci in: ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti, musicisti, ecc. Resta comunque inteso che, fra gli aderenti all’ associazione, siano essi ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti, musicisti, ecc., esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo devono essere uniformi.
Lo statuto dell’associazione può prevedere requisiti di ammissione, diritti e doveri degli associati.
Ad esempio, tra i requisiti richiesti all’aspirante socio di un’associazione culturale o religiosa ci può essere la condivisione degli indirizzi e l’impegno a divulgarne le finalità.
Tra i requisiti richiesti all’aspirante socio di un’associazione musicale è previsto l’impegno a prestare la propria attività musicale e artistica, collaborando fattivamente all’interno dell’associazione.
Tra i diritti dei soci figurano:
— il diritto di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture e le attrezzature, nel rispetto delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;
— il diritto di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per 1′ approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
— il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
— il diritto di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli
scopi sociali;
— il diritto di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
— il diritto di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
— il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Tra i doveri dei soci figurano:
– il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’associazione;
– il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni a cui l’associazione medesima è affiliata o associata;
– l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal consiglio direttivo;
– la partecipazione alle attività associative preventivamente concordate;
– il rispetto delle finalità dell’associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
– il rispetto del metodo di insegnamento del direttore artistico o sportivo, nel caso di esercizio di attività culturali, musicali, artistiche o sportive;
– il rispetto degli orari delle lezioni, delle prove, degli allenamenti, ecc.;
– la partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall’assemblea dei soci o dal consiglio direttivo;
– l’utilizzo corretto degli impianti, delle attrezzature e quant’altro messo a disposizione dall’associazione;
– l’impegno alla conservazione degli impianti e delle attrezzature dell’associazione.
L’associato può sempre recedere in qualsiasi momento dall’associazione, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori, tramite una lettera di dimissioni da associazione, e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (art. 24, commi 1 e 2, c.c.).
Gli associati che abbiano receduto non possono chiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati all’ associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa (art. 24, comma 4, c.c.)
L’esclusione d’un associato viene deliberata dall’assemblea per gravi motivi (art. 24, comma 3, c.c.).
I gravi motivi che comportano l’esclusione del socio vengono indicati preventivamente nello statuto, in fase di costituzione, o vengono deliberati successivamente dall’assemblea generale dei soci.
In genere, prima di deliberare l’esclusione del socio, il Consiglio direttivo procede al richiamo del socio che non abbia ottemperato alle disposizioni statutarie o regolamentari. Successivamente, la condotta del socio viene esaminata in sede assembleare.